va al contenuto

COMUNICAZIONI DAL CENTRO ITALIANO DISLESSIA SULLA LEGGE N.170

Cari amici.

mi ha scritto il dott. Piero Cristiani direttore scientifico del centro italiano Dislessia.

Di seguito le sue considerazioni, che mi trovano totalmente d'accordo,  sulla legge . Ho gia' comunicato la mia disponibilita' ad aderire ad eventuali iniziative e conto anche sulla vostra disponibilità nel caso che vi troviate d'accordo con me.

Ecco la mia risposta."Buongiorno dott. Crispiani, le sue osservazioni non possono che trovarmi totalmente d'accordo. Nel forum del sito www.disprassia.org abbiamo gia' visto gli effetti negativi di questa legge e alcuni genitori si sono visti respingere le richieste di sostegno in quanto la disprassia non e' conosciuta ed esiste una grande confusione in merito. Pubblichero' la legge e le sue osservazioni sul forum e gia' da ora le comunico che aderiro' ad eventuali vostre iniziative in merito."

Di seguito le sue osservazioni. Cari saluti a tutti

Roberto

DISLESSIA:  UNA LEGGE DESTABILIZZANTE

    Il 29 settembre 2010 il Parlamento italiano ha licenziato la legge n. 170 sulla dislessia ed il servizio scolastico.
    Tale legge, come tutte le leggi o norme, va considerata nei significati immediati ed in quelli a lungo termine, ovvero per gli effetti che può generare. In questo caso, del resto, i primi esiti  non tardano a manifestarsi.
    Tralasciando qui motivi scientifici in materia, esprimo una serie di gravi negatività.

I

Intorno alla dislessia, ovvero ai DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), permangono concezioni incerte: E’ una patologia? E’ un disturbo? Necessita dell’insegnante di sostegno? Si cura? Riguarda solo la scuola? Chi la conosce? Di chi è pertinenza? In realtà le questioni sono molte di più: quali relazioni con il linguaggio, con le diverse lingue, con lo sviluppo, con i migranti, con la didattica, con le altre funzioni esecutive…? Che esiti si sono osservati con quanto fatto e detto in questi anni? Ci sono posizioni teoriche diverse? Non si fa una legge su una fenomeno che non  si conosce.

  E’ stata fatta una legge su una condizione particolare dello sviluppo di singole persone, che può presentarsi in grado molto lieve come severo, che invita ad assumere documenti ufficiali, di tipo certificatorio e con esiti amministrativi (modifiche degli Ordinamenti), per un disturbo da disfunzione qualitativa. Questa legge “patologizza” un disturbo funzionale e lo incolla ad un bambino. Si schedano ragazzi, li si consegna ad una “storia”, si aprono fascicoli, si pongono in evidenza! Non si fa una legge per queste situazioni.

Le legge invita la scuola ad assumere misure compensative e misure dispensative senza precisare quali, quando, in che termini, dunque lasciando spazio a qualsiasi interpretazione o utilizzo. Non si fa una legge così delicata per i processi di sviluppo della persona, con questa semplicità.

 La legge veicola l’idea che la scuola debba ridurre le proprie richieste (a volte è necessario, ma in forma qualitativa e nei modi e tempi intelligenti) e pone obblighi alla scuola stessa. Ad un tempo i genitori, spesso sollecitati in tal senso, chiedono e chiederanno sempre più alla scuola l’adozione di molti provvedimenti di segno dispensatorio (esoneri dal leggere, dal calcolare, dal tradurre, ecc.). Ciò induce antagonismi e facili contenziosi tra scuola ed utenza, stati di tensione, prevaricazioni o irrigidimenti, fenomeni di cui la scuola proprio non aveva bisogno. Non si fa una legge che sia facile motivo di contenzioso.

 La legge, per la logica che avanza, indurrà i genitori a richiedere sia allo specialista che alla scuola, provvedimenti per eccesso su ciò che ritengono sia favorevole all’allievo (quasi sempre gli esoneri, a volte il sostegno, la clemenza valutativa). In totale buona fede, molti genitori sono già pressanti verso gli specialisti e verso la scuola, ritengono un giusto diritto sia la certificazione che gli esoneri. Se ne ricava una erronea e disviante visione non solo dei DSA, ma della stessa funzione della scuola. Non si fa una legge che crea concezioni errate.

  Accadrà che, per evitare contenziosi, conflitti, aggressività o rischi in tal senso, lentamente la scuola abbasserà la guardia, ridurrà le richieste, anziché attivarsi per prevenire, rinforzare i processi didattici, condurre meglio le valutazioni. Non si fa una legge che destabilizza il servizio.

  La legge può fornire l’idea di una scuola che non  eroga il giusto servizio, essa è disfunzionale, non la condizione dell’allievo, quindi sposta il problema su presunte azioni utili che la scuola deve adottare (per legge, in via cogente, quindi di agile accesso al giuridico), anziché su processi valutativi, organizzativi o didattici in favore dei processi apprenditivi, o di esercizio, degli allievi. In realtà, si carica di responsabilità alcune procedure della scuola (per altro banali), sottraendo l’istituzione alla sua vera funzione formativa (non sostitutiva). Non si fa una legge contro l’istituzione.

  La legge decurta la specialità degli specialisti, danneggia la professionalità di quanti (psicologi, logopedisti, pedagogisti, terapisti altri, si occupano di questa materia) inducendoli a certificare anziché analizzare, a prescrivere formalità (pur ritenute utili) anziché tendere alla migliore ri-abilitazione ed a  progettare forme di prevenzione ed indicazioni didattiche pertinenti. Come se un pediatra, ortopedico, fisiatra, neurologo, motricista, ecc., di fronte ad un individuo che compie errori nell’attraversare la strada, gli dicesse: ti porto io. Non si fa una legge che disvia dal professionale.

  La legge affronta una questione inutile, poiché dal 1945 esiste la “libertà didattica”, dal 1971 la scuola è autorizzata ad “adattare” programmi e programmazione, dal 1977 ad individualizzare/personalizzare il progetto educativo, dal 1977 e poi con la Legge quadro n. 104 la scuola si fa carico di allievi con problemi adattando le proprie procedure, ogni anno esce una Ordinanza, o un D.M. sulle modalità delle valutazioni di fine anno che richiama questi casi. Dunque, perché fare una legge (ricordo, che si doveva “delegificare”)? Perché onorare questi ragazzi di una legge loro rivolta, che li enumera e certifica? Perché appesantire la situazione? Quali persone, esperti, organizzazioni sono state sentite dalle commissioni parlamentari? Non si fa una legge di cui non ce n’è bisogno.

  La legge crea un precedente. Altri disturbi? Altre forme di difficoltà? Una legge per l’ADHD, la balbuzie, i disordini neuro-motori, i deprivati? Non si fa una legge che apre uno scenario incontrollato.

La legge non dimentica di affermare l’esclusività della potestà diagnostica di alcune figure sanitarie. Ma... non è una patologia! Bisogna escludere altre patologie? Sempre! Anzi, molto di più in presenza di: scarso rendimento scolastico, disaffezione, oppositività, bullismo, marginalità, ecc. Nei DSA il quadro dei sintomi è molto più riconoscibile che in altre condizioni di diversità comportamentale e, per definizione, non comporta né ritardo mentale né disturbi neurologici o psichici. E poi, ci sono qualifiche professionali presenti e normate nella sanità convenzionata e in quella privata: valgono? E poi, chi è esperto del leggere, scrivere, contare, comprendere problemi matematici? Chi sa, ad esempio, perchè un alunno incolonna fuori asse o perde il segno quando va a capo? Chi sa distinguere un disturbo di apprendimento da una cattiva scolarizzazione o insufficiente esposizione didattica? Chi sa distinguere le disortografie di nastura strumentale da quelle di natura culturale? Chi sa capire perché un allievo non capisce il problema di matematica o perché lo capisce solo se il testo è posto in altra maniera? Chi sa attivare tutte le avvertenze didattiche per facilitare la comprensione del calcolo e del problema, anziché dargli la calcolatrice? Non si fa una legge funzionale a qualche categoria.

Piero Crispiani
     Università di Macerata

Mara Amico, Livia Lara Barbieri, Annalisa Bellesi, Pierluigi Benes, Franco Biancardi, Marcella Bounous, M. Letizia Capparucci, Silvia Carducci, Cinzia Catasta, Giovanna Ciaccioni, Silvana Ciancaleoni, Filippo Cingolani, Rita D’Amicis, Anna D’Angora, Elisa da Rin De Barbera, Tiziana De Dea, Giorgina Di Ioia, Ivan Di Pierro, Mariella Fiore, Angela Fiorillo, Serenella Gentili, Antonio Grifoni, Francesca Guarini, Patrizia Hennes, Carmen Iammarone, Lucia Lupacchino, Raffaela Maggi, Maria Luisa Mandolesi, Catia Meschini, Elena Mezzabarba, Valeria Oliva, Gloria Palermo,  Eleonora Palmieri, Claudio Piccinini, Valentina Rana, Wais Ripa, Rosanna Rizzo, Daniela Rossi, Filomena Ruzzi, Giacomo Santoni, Daniela Sasanelli, Catia Scattolini, Serena Scilipoti, Mara Simonelli, Mauro Spezzi, Danila Tirabeni, Irene Tonucci, Antonella Valenti, Barbara Vendola, Viviana Ventura, Francesca Zannoni.
 

© 2006-2014 disprassia.org | Contenuti di Roberto Colajanni | Webmaster Davide Vendemia